IN GAZZETTA UFFICIALE LE NUOVE NORME SULLA SICUREZZA DEI PALII

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo scorso (clicca qui per leggere) il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri riportante i Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati. Ovvero dei Palii. All’interno di tale decreto ci sono tutta una serie di norme che tendono a salvaguardare proprio la sicurezza dei protagonisti e a tutelare anche la regolarità dello svolgimento delle competizioni ancorché di natura popolare.
Nel Decreto viene anche fatto riferimento all’attività del Masaf relativamente al controllo del fondo sul quale vengono effettuate le competizioni proprio per garantire la tutela del benessere animale.
In particolare:
1. La Direzione generale per l'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste pubblica sul proprio portale istituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto l'elenco dei tecnici del fondo.
2. La formazione dei nuovi tecnici del fondo è stabilita con decreto del direttore generale per l'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il direttore generale della salute animale del Ministero della salute entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri competenti.
3. I tecnici del fondo che all'entrata in vigore del presente decreto hanno svolto detta funzione ai sensi dell'O.M. 21 luglio 2011 e successive modificazioni, sono inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente allegato.
4. Il sindaco o il prefetto devono contattare un tecnico del fondo utilizzando una copia dell'allegato 3 del presente decreto
Interessante anche l’articolo 5 che recita testualmente
1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 2, comma 1, non possono essere utilizzati equidi che non abbiano ancora compiuto quattro anni alla data della manifestazione.
2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocita', intese come prestazioni in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocita' degli equidi, non possono essere utilizzati cavalli di
razza purosangue inglese.
3. La bardatura e le attrezzature da utilizzare, compresa la ferratura, devono essere idonee ad evitare all'animale lesioni, dolore o sofferenze. A questo fine e' sempre consentito l'utilizzo di
protezioni per gli arti degli equidi, dietro specifica indicazione del medico veterinario alla cui presenza si svolge la manifestazione. La scelta della ferratura per garantire la sicurezza degli equidi
tiene conto delle specifiche caratteristiche del terreno ove si svolge la manifestazione.
4. Gli equidi impiegati nella manifestazione devono avere una struttura psico-fisica idonea allo svolgimento della prestazione loro richiesta.
5. L'ente organizzatore garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un medico veterinario ippiatra che, prima della manifestazione effettua l'esame obiettivo generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche sulla base della documentazione sanitaria fornita, eseguendo, ove necessario, una visita piu' approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere gli equidi alla manifestazione, anche in conformita' a quanto previsto dall'art. 6 del presente decreto ed assicura, tra l'altro, quanto stabilito ai commi 6 e 7. La scelta degli equidi, della bardatura, delle attrezzature e della ferratura da utilizzare nonche' la successiva ammissione degli animali alla manifestazione deve essere effettuata dal medesimo medico veterinario ippiatra.
6. Per poter essere ammessi alla manifestazione, gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. Tali requisiti sono verificati dal medico veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio e dal medico veterinario ippiatra.
7. L'ente organizzatore deve garantire le condizioni di sicurezza dei fantini, degli equidi e del pubblico durante tutta la manifestazione e un adeguato servizio di soccorso deve essere assicurato per gli equidi secondo quanto stabilito dall'allegato 4 del presente decreto, ivi compresa la disponibilita' di una struttura veterinaria per gli stessi equidi.
8. Non possono partecipare alle manifestazioni di cui all'art. 2, comma 1, i fantini che hanno riportato, nei cinque anni precedenti, condanne per i delitti contro il sentimento degli animali, contemplati nel Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, per il reato previsto dall'art. 727 del codice penale, nonche' dei fantini destinatari di sanzioni interdittive o di sospensioni emanate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ovvero dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, per il periodo di efficacia della sospensione.
9. I fantini devono indossare adeguate protezioni per il capo e per il corpo conformi a quelle autorizzate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri.
10. L'azienda sanitaria locale competente per territorio garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un medico veterinario che invia, entro sette giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base dell'allegato 1 al presente decreto, all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna - Centro di referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla Direzione generale della salute animale del Ministero della salute una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti.
11. Il Ministero della salute pubblica annualmente i dati statistici sulle manifestazioni oggetto del presente decreto.