IN GAZZETTA UFFICIALE LE NUOVE NORME SULLA SICUREZZA DEI PALII

Nuove regole sui palii per una maggior tutela del benessere animale
20/03/2025

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo scorso (clicca qui per leggere) il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri riportante i Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati. Ovvero dei Palii. All’interno di tale decreto ci sono tutta una serie di norme che tendono a salvaguardare proprio la sicurezza dei protagonisti e a tutelare anche la regolarità dello svolgimento delle competizioni ancorché di natura popolare.
Nel Decreto viene anche fatto riferimento all’attività del Masaf relativamente al controllo del fondo sul quale vengono effettuate le competizioni proprio per garantire la tutela del benessere animale.

In particolare:
1. La   Direzione   generale   per   l'ippica   del   Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste pubblica sul proprio portale istituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto l'elenco dei tecnici del fondo.
 

2. La formazione dei nuovi tecnici del fondo è stabilita con decreto del direttore   generale   per   l'ippica   del   Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il direttore generale della salute animale del Ministero della salute entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri competenti.
 

3. I tecnici del fondo che all'entrata in vigore del presente decreto hanno svolto detta funzione ai sensi dell'O.M. 21 luglio 2011 e successive modificazioni,  sono inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente allegato.
 

4. Il sindaco o il prefetto devono contattare un tecnico del fondo utilizzando una copia dell'allegato 3 del presente decreto

Interessante anche l’articolo 5 che recita testualmente
1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 2,  comma  1,  non  possono essere utilizzati equidi che non abbiano ancora compiuto quattro anni alla data della manifestazione. 
 
2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di  velocita',  intese come prestazioni in cui la vittoria viene  attribuita  solo  in  base alla velocita' degli equidi, non possono essere utilizzati cavalli di
razza purosangue inglese. 

3. La bardatura  e  le  attrezzature  da  utilizzare,  compresa  la ferratura, devono  essere  idonee  ad  evitare  all'animale  lesioni, dolore o sofferenze. A questo fine e' sempre consentito l'utilizzo di
protezioni per gli arti degli equidi,  dietro  specifica  indicazione del medico veterinario alla cui presenza si svolge la manifestazione. La scelta della ferratura per garantire  la  sicurezza  degli  equidi
tiene conto delle  specifiche  caratteristiche  del  terreno  ove  si svolge la manifestazione. 
 
4. Gli equidi impiegati nella manifestazione devono avere una struttura psico-fisica idonea allo svolgimento della prestazione loro richiesta. 
 
5. L'ente organizzatore garantisce, durante  lo  svolgimento  della manifestazione e delle prove, la presenza di  un  medico  veterinario ippiatra che, prima della manifestazione effettua  l'esame  obiettivo generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche  sulla  base della documentazione sanitaria fornita,  eseguendo,  ove  necessario, una visita piu' approfondita o ulteriori accertamenti  per  ammettere gli  equidi  alla  manifestazione,  anche  in  conformita'  a  quanto previsto dall'art. 6 del presente decreto ed assicura,  tra  l'altro, quanto stabilito ai commi 6  e  7.  La  scelta  degli  equidi,  della bardatura, delle attrezzature e della ferratura da utilizzare nonche' la successiva  ammissione  degli  animali  alla  manifestazione  deve essere effettuata dal medesimo medico veterinario ippiatra. 
 
6. Per poter essere ammessi alla manifestazione, gli equidi  devono essere in  buono  stato  di  salute  e  regolarmente  identificati  e registrati ai sensi della  normativa  vigente.  Tali  requisiti  sono verificati dal medico  veterinario  della  azienda  sanitaria  locale competente per territorio e dal medico veterinario ippiatra. 
 
7. L'ente organizzatore deve garantire le condizioni  di  sicurezza dei  fantini,  degli  equidi  e  del  pubblico   durante   tutta   la manifestazione  e  un  adeguato  servizio  di  soccorso  deve  essere assicurato per gli equidi secondo quanto  stabilito  dall'allegato  4 del presente decreto, ivi compresa la disponibilita' di una struttura veterinaria per gli stessi equidi. 
 
8. Non possono partecipare alle manifestazioni di cui  all'art.  2, comma 1, i fantini che hanno riportato, nei cinque  anni  precedenti, condanne  per  i  delitti  contro  il   sentimento   degli   animali, contemplati nel Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, per  il reato previsto dall'art. 727 del codice penale, nonche'  dei  fantini destinatari di sanzioni interdittive o  di  sospensioni  emanate  dal Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle foreste ovvero dalla Federazione  italiana  sport  equestri  o  dalla Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva, anche  paralimpico riconosciuto per gli sport equestri,  per  il  periodo  di  efficacia della sospensione. 
 
9. I fantini devono indossare adeguate protezioni per il capo e per il   corpo   conformi   a   quelle    autorizzate    dal    Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri. 
 
10.  L'azienda   sanitaria   locale   competente   per   territorio garantisce, durante  lo  svolgimento  della manifestazione  e  delle prove, la presenza di un medico veterinario che  invia,  entro  sette giorni  dal  termine  della manifestazione,  una   scheda   tecnica, compilata  sulla  base   dell'allegato   1   al   presente   decreto, all'Istituto   zooprofilattico   sperimentale   della   Lombardia   e dell'Emilia Romagna - Centro di referenza per il  benessere animale, il quale, entro il 30 novembre di ogni  anno,  invia  alla  Direzione generale  della  salute  animale  del Ministero  della  salute   una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti. 

11.  Il  Ministero  della  salute  pubblica  annualmente   i   dati statistici sulle manifestazioni oggetto del presente decreto. 


 

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